OBBLIGHI DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’art. 16, comma 3, del d.lgs. 231/2007 prevede l’obbligo di garantire negli Studi lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure di contrasto.
Si ricorda, al proposito, che nel giugno del 2018 il Consiglio Nazionale ha licenziato il documento “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007”, il quale, nel suggerire un Piano di formazione per gli iscritti, i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali, quantifica implicitamente l’obbligo formativo in tre ore annue e prevede che esso possa essere adempiuto sia attraverso gli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali, acquisendo in tal caso anche i tre crediti nelle materie obbligatorie, sia partecipando ad eventi organizzati da altri enti.
Si evidenzia che coloro che non avessero ancora adempiuto all’obbligo formativo per il 2020 possono provvedere facendo ricorso ai numerosi corsi online presenti sulle piattaforme di formazione a distanza Concerto.it e Directio.it.